Home

Home

Nuovi Prodotti

Nuovi Prodotti

Acquista un buono regalo

  

Noleggio occasionale e ordinario

La differenza sostanziale tra il noleggio occasionale e il noleggio ordinario di unità da diporto, risiede nella natura non commerciale del primo. ASSORMEGGI ITALIA, che tra gli associati rappresenta imprese di locazione e noleggio, in Liguria ha segnalato la questione alle Autorità Marittime, oltre che alle direzioni delle strutture ricettive, e cioè che spesso vi  sono “interpretazioni personali” che sfociano in concorrenza sleale.

Noleggio occasionale e ordinario: “Ecco quando diventa concorrenza sleale”

Il presidente Angelo Siclari rivela che “capita di accertare come l’utilizzo dell’Istituto del noleggio occasionale venga utilizzato oltre il disposto normativo creando una vera e propria attività commerciale tanto da diventare attività concorrenziale quanto sleale con le attività svolte regolarmente dalle imprese di noleggio regolarmente adibite allo scopo. Capita, addirittura, di vedere pubblicizzate su siti o social tali loro attività”.Ecco perché Siclari chiarisce le differenze tra noleggio occasionale e ordinario delle imbarcazioni. “Il noleggio occasionale della propria imbarcazione non costituisce un “uso commerciale dell’unità” e i proventi, solo se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni, possono essere assoggettati a una imposizione sostitutiva del 20% da versare con Mod. F24 recante il codice tributo 1847″, aggiunge Siclari. “L’art. 59-ter del D.L. n. 1 del 2012 (c.d. “Decreto Monti”) ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzazione a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle in noleggio in forma occasionale”.

“Va rilevato, sin da subito come l’attuale formulazione della norma di cui all’art. 49-bis del Codice della nautica da diporto recepisca le modificazioni apportate con il D.L. n. 69 del 2013 (in precedenza, infatti, la possibilità di fruire del regime agevolativo in parola, era limitata alle persone fisiche ed era subordinata a un limite quantitativo di proventi: 30.000 euro annui). La scelta comporta, in ogni modo, data l’impostazione forfetaria del regime impositivo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nella stessa attività di noleggio”.

In quali casi è previsto il noleggio occasionale di una imbarcazione?

Il noleggio occasionale è previsto nei soli casi di imbarcazioni o navi da diporto iscritti nei registri nazionali (art. 49-bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171). Chiarisce ancora Siclari: “”Per poter fruire dell’imposta sostitutiva (di quelle sul reddito e delle relative addizionali) occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’effettuazione del noleggio; tale comunicazione deve essere trasmessa prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato “.pdf”, “.gif”, “.tiff” o “.jpg”) a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it”.

...continua la lettura su:https://nonsolonautica.it/31/07/2021/diporto-nautico/noleggio-occasionale-e-ordinario-i-chiarimenti-di-assormeggi/

Fonte: nauticareport.it